IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 19 luglio 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2); Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, nel quale sono state apportate integrazioni al decreto ministeriale 11 maggio 1995; Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, e successive modificazioni, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo e che detto regolamento e' in fase di approvazione; Considerato che nelle more del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Visto il decreto rettorale n. 85 in data 23 settembre 1996, con il quale sono state approvate le norme comuni delle scuole di specializzazione; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Universita' degli studi di Sassari riguardanti l'adeguamento delle norme comuni alle scuole di specializzazione; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 2 - Organizzazione delle scuole - delle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione dell'area medica - dopo il comma 2.8 e' inserito il seguente punto 2.9: "I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionale". Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 28 ottobre 1996 Il rettore: PALMIERI